[1]- Incompatibilita'

[2]1. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, e' incompatibile qualora il pediatra:

  • a)sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
  • b)eserciti attivita' che possano configurare conflitti di interesse con il rapporto di lavoro con il S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitano attivita' che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
  • c)svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale per branche diverse dalla pediatria;
  • d)sia iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria, convenzionati ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni
  • e)svolga funzioni fiscali per conto delle Aziende o dell'INPS limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte;
  • f)fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • g)operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con Aziende ai sensi dell'art. 8 quinquies D. L.vo 502/92 e successive modificazioni;
  • h)goda del trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo. Tale incompatibilita' non opera nei confronti dei pediatri che sono in tale condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo, e dei pediatri previsti al comma 6 dell'art. 23.

[3]2. Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D. L.vo n. 626/94, non puo' acquisire nuove scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle aziende per le quali opera.

[4]3. La presenza accertata e contestata di una delle situazioni di incompatibilita' previste dal presente articolo comporta la cessazione del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure previste all'art. 13 del presente Accordo.

[5]4. L'Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilita' anche in corrispondenza della comunicazione del medico di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del presente Accordo.

[6]5. L'accertata situazione di incompatibilita' deve essere, contestata al medico titolare di incarico non oltre trenta giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 13.

[7]6. L'eventuale situazione di incompatibilita' a carico del pediatra incluso nella graduatoria regionale di cui all'art. 2, deve cessare all'atto del l'assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art4 · fonte del testo