' 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente accordo il medico che:
- a)sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
- b)svolta funzioni fiscali per conto delle Aziende limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte;
- c)fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- d)sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
- e)svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
- f)sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
- g)operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/1978
- h)intrattenga con una azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 comma 5 D.L.vo n. 502/92. 2. L'incompatibilita' di cui al comma 1 lettera g) non opera nei confronti dei pediatri che presso le istituzioni ivi indicate svolgono unicamente attivita' di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiori al limite al di sotto del quale e' compatibile l'attivita' del pediatra di famiglia con quella di continuita' assistenziale (266 scelte). 3. Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o di collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
