Art. 44 — C a s s i e r e

1. Il cassiere, nominato dal segretario generale, ha il compito di curare gli adempimenti connessi alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. 2. In particolare, il cassiere:

  • a)effettua i prelevamenti dalla tesoreria autorizzati dal segretario generale;
  • b)cura i rapporti con la Banca d'Italia e con l'istituto di credito di cui all'articolo 26;
  • c)e' responsabile della regolarita' di tutte le operazioni di cassa e delle procedure automatizzate di collegamento con l'istituto di credito di cui all'articolo 26;
  • d)e' responsabile dei valori, in numerario o in titoli, che gli sono affidati in custodia o in deposito;
  • e)qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o pignoramento, relativamente a somme per le quali sia stato emesso l'ordine di pagamento, sospende il pagamento stesso, informandone il segretario generale;
  • f)tiene un registro di carico e scarico delle autorizzazioni di prelievo dalla tesoreria e di quelle di pagamento; un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dai quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi di pagamento eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera; un registro dei valori e dei titoli in deposito. 3. Il cassiere compila trimestralmente la situazione di cassa su apposito modello. 4. Le operazioni di riscossione e pagamento possono essere affidate mediante convenzione di tesoreria all'istituto di credito di cui all'articolo 25.

Testo vigente dal 29 novembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440~art44 · fonte del testo