L'ordinazione della spesa consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento sottoscritto dal dirigente dell'area economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o da rispettivi delegati, all'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, di seguito denominato: «istituto cassiere». L'istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che e' comunque emesso entro i quindici giorni dalla comunicazione dell'operazione. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:

  • a)nome e cognome o ragione sociale del creditore;
  • b)codice fiscale del creditore;
  • c)causale;
  • d)importo in cifre e in lettere;
  • e)modalita' di estinzione del titolo;
  • f)data di emissione;
  • g)eventuale data di scadenza. I pagamenti di spese non possono essere disposti con i fondi dei conti correnti postali, ovvero con quelli pervenuti direttamente alla camera di commercio. I mandati di pagamento sono estinti, su richiesta espressa del creditore e con espressa annotazione sui titoli, mediante:
  • a)accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonche' mediante vaglia postale, la cui ricevuta di versamento, rilasciata dall'ufficio postale, deve essere allegata al titolo;
  • b)commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura dell'istituto cassiere;
  • c)assegno bancario a copertura garantita con firma di traenza;
  • d)bonifico bancario. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione e la sottoscrizione dell'istituto cassiere. Le spese derivanti dalle particolari modalita' di estinzione previste dal presente articolo sono poste esclusivamente a carico del richiedente. I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'ente per l'annullamento. E' consentito, altresi', al presidente o ad un suo delegato, al segretario generale ed ai dirigenti l'utilizzo delle carte di credito ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254~art16 · fonte del testo