Art. 30 — Nomina e responsabilità del cassiere
Le funzioni di cassiere sono conferite, previa comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza, con provvedimento formale del titolare dell'ufficio o reparto cui e' affidata la gestione dei fondi, ad un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica funzionale non inferiore al sesto livello. Detto dipendente deve avere un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni. Ferma restando la responsabilita' di cui al comma 2 dell'art.27, il cassiere risponde anche della regolarita' delle riscossioni e dei pagamenti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
