Art. 43 — Collaudo dei lavori

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto. Per i preventivi e gli atti di collaudo di lavori e forniture che comportino una competenza tecnica specifica puo' essere richiesto l'intervento degli organi tecnici dell'amministrazione dello Stato. Negli altri casi il collaudo e' eseguito da un dirigente designato dal segretario generale. Nel caso di importi inferiori a L. 50.000.000, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un funzionario appositamente incaricato. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato lavori o stipulato il contratto.

Testo vigente dal 29 novembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440~art43 · fonte del testo