Art. 26 — Servizio di cassa

Il servizio di cassa e' affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalita' prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato. L'istituto cassiere tiene la contabilita' degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicita' fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalita' informatiche per le comunicazioni. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa e' approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1998

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465~art26 · fonte del testo