Art. 45 — E c o n o m o
L'economo, nominato dal segretario generale, cura:
- a)gli adempimenti connessi ai procedimenti riguardanti le gare, le licitazioni e le trattative private, ed i servizi in economia;
- b)gli adempimenti riguardanti la stipulazione e l'esecuzione dei contratti;
- c)la custodia dei contratti e la tenuta del relativo registro, segnalando al dirigente competente, con congruo anticipo rispetto ai termini per la disdetta, i contratti in scadenza;
- d)la gestione dei beni immobili e mobili, provvedendo anche alla manutenzione e alla conservazione degli stessi;
- e)l'acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici curando la tenuta del relativo registro di carico e scarico; il prelievo del materiale da parte dei singoli uffici avviene con richiesta scritta e firmata dal dirigente dell'ufficio richiedente;
- f)la tenuta di un registro di inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione al Consiglio.
Testo vigente dal 29 novembre 1999
