Art. 45 — E c o n o m o

L'economo, nominato dal segretario generale, cura:

  • a)gli adempimenti connessi ai procedimenti riguardanti le gare, le licitazioni e le trattative private, ed i servizi in economia;
  • b)gli adempimenti riguardanti la stipulazione e l'esecuzione dei contratti;
  • c)la custodia dei contratti e la tenuta del relativo registro, segnalando al dirigente competente, con congruo anticipo rispetto ai termini per la disdetta, i contratti in scadenza;
  • d)la gestione dei beni immobili e mobili, provvedendo anche alla manutenzione e alla conservazione degli stessi;
  • e)l'acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici curando la tenuta del relativo registro di carico e scarico; il prelievo del materiale da parte dei singoli uffici avviene con richiesta scritta e firmata dal dirigente dell'ufficio richiedente;
  • f)la tenuta di un registro di inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione al Consiglio.

Testo vigente dal 29 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440~art45 · fonte del testo