Art. 43 — Servizio di cassa interna
Il segretario generale puo' autorizzare l'istituzione di servizi di cassa interni per la sede centrale e per particolari strutture organiche. L'incarico di cassiere e' conferito con determinazione del segretario generale per una durata determinata e comunque non superiore a tre anni, ed e' rinnovabile. Con tale atto e' anche nominato il dipendente incaricato di sostituire il cassiere in caso di assenza o di impedimento. Non e' ammessa da parte del cassiere la facolta' di delega delle proprie funzioni rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilita' del medesimo o del suo sostituto.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
