Art. 25 — Prelevamenti sulla dotazione annuale

Le somme derivanti dal finanziamento del CNEL, sulla base delle disposizioni vigenti, a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disponibili presso l'apposito conto corrente, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato al predetto Consiglio. I prelevamenti sulla dotazione annuale sono autorizzati dal segretario generale. Le somme di cui al comma 1 vengono trasferite, a mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia, o con altra procedura, prevista dalle vigenti norme contabili, presso un istituto di credito (seguono alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Gli interessi maturati sul deposito di cui al comma 3 vengono annualmente versati in conto entrate eventuali del Tesoro e la relativa quietanza viene allegata al conto consuntivo del bilancio, ai sensi dell'articolo 35.

Testo vigente dal 29 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440~art25 · fonte del testo