delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento 1. Le prove, ispezioni, verifiche e visite saranno annotate, a cura dell'ente tecnico, su apposito "Registro delle sistemazioni del carico e scarico di bordo" il cui modello, rispondente alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni, deve conformarsi alle istruzioni del Ministero. 2. La tenuta del registro e' obbligatoria per tutte le navi abilitate a navigazioni internazionali e nazionali, con le seguenti eccezioni:

  • a)navi da pesca destinate alla pesca oceanica o a quella d'altura, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a due tonnellate;
  • b)navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a una tonnellata;
  • c)navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a 0,5 tonnellate;
  • d)galleggianti, per mezzi di sollevamento di portata non superiore a 5 tonnellate.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art128 · fonte del testo