dei certificati di sicurezza di costruzione e per le dotazioni per navi da carico 1. Il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano:

  • a)lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico;
  • b)il materiale d'armamento;
  • c)la stabilita';
  • d)i mezzi di esaurimento;
  • e)gli organi di governo;
  • f)i mezzi di marcia indietro;
  • g)i mezzi di trasmissione di ordini;
  • h)le sistemazioni di protezione passiva contro gli incendi;
  • i)i mezzi di sfuggita. 2. All'esecuzione delle visite concernenti il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico ed al rilascio del certificato medesimo provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti. 3. Il certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano:
  • a)i mezzi per la protezione attiva contro gli incendi ed i relativi piani;
  • b)i mezzi di salvataggio;
  • c)la scaletta per il pilota;
  • d)i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora);
  • e)girobussola, ecoscandaglio;
  • f)impianto di gas inerte;
  • g)le sistemazioni e le dotazioni varie.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art38 · fonte del testo