1. Prima del rilascio della documentazione di cui agli Artt. 128 e 129 deve essere effettuata una visita iniziale comprensiva di tutte le ispezioni e prove stabilite dalle norme di cui all'Art. 127 da effettuarsi su tutte le parti oggetto della documentazione predetta, salvo per quelle per le quali la regolamentazione stessa prevede controlli alternativi o possibilita' di acquisizione di documentazione certificatoria emessa da enti stranieri e avente validita' ai fini della legge internazionale sulla prevenzione infortuni sul lavoro. 2. A seguito dell'esito favorevole della visita iniziale, su ciascuna apparecchiatura deve essere riportata in modo evidente la portata o la tavola delle portate, con le relative condizioni opera- tive. Per la marcatura di identificazione degli accessori si applicano le norme di cui all'Art. 127. 3. Successivamente all'entrata in esercizio le parti oggetto delle documentazioni di cui agli Artt. 128 e 129 sono soggette alle visite periodiche prescritte dalle norme di cui all'Art. 127 nel corso delle quali devono essere ispezionate come stabilito nelle norme stesse.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
