1. A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti sono compilati i seguenti certificati:

  • a)certificato di prova e verifica dei verricelli, picchi di carico e relativi accessori prima della loro entrata in esercizio;
  • b)certificato di prova e verifica di gru e apparecchi di sollevamento in genere e loro accessori prima della loro entrata in esercizio;
  • c)certificato di prova e verifica degli accessori smontabili prima della loro entrata in esercizio;
  • d)certificato di verifica e prova di cavi metallici prima della loro entrata in esercizio;
  • e)certificato di trattamento termico periodico di catene, anelli, ganci, grilli e torchietti;
  • f)certificato di visita completa annuale degli accessori per i quali non e' richiesto il trattamento termico periodico. 2. I certificati di cui al precedente comma 1 devono essere allegati al registro di cui all'Art. 128 e quelli destinati alle navi e galleggianti abilitati a navigazione internazionale devono essere compilati, unitamente al registro stesso, in lingua italiana ed in lingua inglese. I modelli dei suddetti certificati devono essere rispondenti alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni ed essere approvati dal Ministero. 3. I certificati delle navi e galleggianti per i quali a norma del precedente Art. 128, comma 2, non e' obbligatoria la tenuta del registro, devono essere conformi ai modelli dell'ente tecnico.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art129 · fonte del testo