1. A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti sono compilati i seguenti certificati:
- a)certificato di prova e verifica dei verricelli, picchi di carico e relativi accessori prima della loro entrata in esercizio;
- b)certificato di prova e verifica di gru e apparecchi di sollevamento in genere e loro accessori prima della loro entrata in esercizio;
- c)certificato di prova e verifica degli accessori smontabili prima della loro entrata in esercizio;
- d)certificato di verifica e prova di cavi metallici prima della loro entrata in esercizio;
- e)certificato di trattamento termico periodico di catene, anelli, ganci, grilli e torchietti;
- f)certificato di visita completa annuale degli accessori per i quali non e' richiesto il trattamento termico periodico. 2. I certificati di cui al precedente comma 1 devono essere allegati al registro di cui all'Art. 128 e quelli destinati alle navi e galleggianti abilitati a navigazione internazionale devono essere compilati, unitamente al registro stesso, in lingua italiana ed in lingua inglese. I modelli dei suddetti certificati devono essere rispondenti alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni ed essere approvati dal Ministero. 3. I certificati delle navi e galleggianti per i quali a norma del precedente Art. 128, comma 2, non e' obbligatoria la tenuta del registro, devono essere conformi ai modelli dell'ente tecnico.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
