delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse 1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura di sollevamento, i carichi di prova ai quali devono essere assoggettati sia gli elementi costituenti le sistemazioni sia le sistemazioni complete, i controlli di fabbricazione, la frequenza delle ricotture quando prescritte e le modalita' di esecuzione delle ispezioni d delle visite complete sono stabiliti dai regolamenti dell'ente tecnico. 2. L'ente tecnico e' incaricato della esecuzione delle verifiche, prove, ispezioni e visite complete, di cui al precedente comma.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
