delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse 1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura di sollevamento, i carichi di prova ai quali devono essere assoggettati sia gli elementi costituenti le sistemazioni sia le sistemazioni complete, i controlli di fabbricazione, la frequenza delle ricotture quando prescritte e le modalita' di esecuzione delle ispezioni d delle visite complete sono stabiliti dai regolamenti dell'ente tecnico. 2. L'ente tecnico e' incaricato della esecuzione delle verifiche, prove, ispezioni e visite complete, di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art127 · fonte del testo