generale di sicurezza 1. Tutti i mezzi fissi di carico e scarico delle merci trasportate ed altri mezzi fissi di sollevamento in genere esistenti a bordo di navi o galleggianti devono essere di robustezza adeguata alle portate cui gli stessi con le relative sistemazioni sono abilitati secondo le norme di cui al successivo Art. 127. 2. I mezzi e le sistemazioni di cui sopra devono presentare adeguata sicurezza per le persone addette alla manovra che sia effettuata nel rispetto di procedure corrette e con l'osservanza delle normali precauzioni di impiego, conformi alle disposizioni del comando di bordo.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
