ed ispezione da parte del personale di bordo 1. I mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in condizioni di efficienza mediante adeguata manutenzione in modo da essere pronti all'uso immediato. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di manuali di manutenzione preparati dal costruttore allo scopo di facilitare il compito suddetto. 2. I manuali di manutenzione di cui al precedente comma devono essere redatti in modo semplice e chiaro, illustrati quanto piu' possibile, e devono includere, in relazione al singolo mezzo di salvataggio: - un elenco delle operazioni di controllo per l'effettuazione delle ispezioni prescritte al successivo comma 5; - istruzioni per le manutenzioni e le riparazioni; - programma delle manutenzioni periodiche; - schema dei punti di lubrificazione e lubrificanti consigliati; - elenco delle parti che possono essere sostituite; - elenco dei fornitori dei pezzi di rispetto; - registro per annotare le ispezioni e le manutenzioni effettuate. 3. Il Ministero puo' consentire che, in luogo del manuale di cui al comma precedente, vengano forniti alla nave programmi di manutenzione che contengano gli elementi dettagliatamente indicati nello stesso comma. 4. Al fine di effettuare le riparazioni dei mezzi di salvataggio e dei relativi componenti soggetti a rapida usura e che necessitano di periodica sostituzione, devono essere disponibili a bordo i pezzi di rispetto e le dotazioni all'uopo necessari. 5. Le seguenti prove ed ispezioni devono essere eseguite:

  • a)settimanalmente (i) i mezzi collettivi di salvataggio, i battelli di emergenza ed i dispositivi per la loro messa a mare devono essere controllati visivamente per assicurarsi che siano pronti all'uso; (ii) i motori delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza devono essere messi in moto, inserendo la marcia avanti e quella indietro, e mantenuti in funzione per almeno 3 minuti complessivamente. Tale prova non deve essere eseguita quando la temperatura ambiente e' inferiore a quella minima stabilita per la loro messa in moto;
  • b)mensilmente l'ispezione dei mezzi di salvataggio sulla base degli elementi dettagliatamente indicati al precedente comma 2, incluse le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, per accertare che siano al completo ed in buono stato di conservazione. Il risultato dell'ispezione deve essere annotato sul giornale di bordo. 6. I cavi tiranti in acciaio dei paranchi di ammaino devono essere riposizionati, in modo da invertirne le estremita', almeno ogni 30 mesi ed essere rinnovati, quando necessario, in relazione al loro deterioramento, e comunque ogni 5 anni. 7. Le riparazioni e le manutenzioni dei battelli di emergenza gonfiabili devono essere effettuate secondo le istruzioni fornite dal costruttore. A bordo della nave possono essere eseguite, in caso di necessita', riparazioni di emergenza; in tal caso le riparazioni de- finitive devono avere luogo presso una stazione di servizio autorizzata dal costruttore. ((7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle navi lagunari.))

Testo vigente dal 25 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 25 ottobre 2022. 17 parole aggiunte.

… riparazioni de- finitive devono avere luogo presso una stazione di servizio autorizzata dal costruttore. aggiunto: 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle navi lagunari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art208 · fonte del testo