del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi 1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio. 2. Sul primo devono essere registrati:

  • a)i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
  • b)le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
  • c)le visite ed i controlli dell'autorita' marittima;
  • d)l'elenco completo dei componenti, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste;
  • e)tutte le altre indicazioni ritenute opportune. 3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave. 4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorita' marittima; nella prima pagina devono essere indicate il numero delle pagine e le date del rilascio del documento. 5. Il giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorita' marittima ad ogni approdo. ((5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
  • a)sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice:
  • 1)i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
  • 2)le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
  • 3)le visite e i controlli dell'autorita' marittima;
  • 4)le altre indicazioni ritenute opportune;
  • b)nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave;
  • c)le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento;
  • d)il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto;
  • e)un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.))

Testo vigente dal 25 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 25 ottobre 2022. 161 parole aggiunte in 10 capoversi.

… giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorita' marittima ad ogni approdo. aggiunto: 5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

aggiunto: a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice:

aggiunto: 1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;

aggiunto: 2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;

aggiunto: 3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima;

aggiunto: 4) le altre indicazioni ritenute opportune;

aggiunto: b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave;

aggiunto: c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto;

aggiunto: e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art246 · fonte del testo