Art. 5 (Regolamento)

[1]Osservatori

[2]1. Possono partecipare rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle deliberazioni del Congresso.

[3]2. Gli osservatori delle organizzazioni internazionali intergovernative sono ammessi alle sedute del Congresso o delle sue Commissioni quando sono dibattute questioni che interessano le organizzazioni. Negli stessi casi possono essere ammessi alle sedute delle commissioni gli osservatori delle organizzazioni internazionali se la commissione interessata lo consente.

[4]3. I rappresentanti qualificati delle Unioni ristrette stabilite secondo l'articolo 8, paragrafo 1 della Costituzione sono altresi' ammessi come osservatori se ne manifestano il desiderio.

[5]4. Gli osservatori di cui ai paragrafi 1 a 3 partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art5 · fonte del testo