Art. 9 (Regolamento)

[1]Membri delle Commissioni

[2]1. I Paesi membri rappresentati al Congresso sono di diritto membri delle commissioni incaricate dell'esame delle proposte relative alla Costituzione, al Regolamento generale, alla convenzione ed al Regolamento di esecuzione di quest'ultima.

[3]2. I Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti ad uno o piu' degli Accordi facoltativi sono di diritto membri della o delle Commissioni incaricate della revisione di questi Accordi. Il diritto di voto dei membri di questa o di queste commissioni e' ristretto all'Accordo o agli Accordi di cui sono parti.

[4]3. Le delegazioni che non sono membri delle Commissioni che trattano gli Accordi e dei loro Regolamenti di esecuzione hanno facolta' di assistere alle sedute di queste ultime e di partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art9 · fonte del testo