Art. 11 (Regolamento)

[1]Segretariato del Congresso e delle Commissioni

[2]1. Il Direttore generale ed il Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale assumono rispettivamente le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto del Congresso.

[3]2. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto assistono alle sedute del Congresso e dell'Ufficio del Congresso nelle quali partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto. Essi possono anche, nelle stesse condizioni, assistere alle sedute delle Commissioni o farsi rappresentare da un funzionario superiore dell'Ufficio internazionale.

[4]3. I lavori del Segretariato del Congresso, dell'Ufficio del congresso e delle Commissioni sono svolti dal personale dell'Ufficio internazionale in collaborazione con l'Amministrazione del paese invitante.

[5]4. I funzionari superiori dell'Ufficio internazionale assumono le funzioni di Segretario del Congresso, dell'Ufficio del Congresso e delle Commissioni. Essi assistono il Presidente durante le sedute e sono responsabili della redazione dei processi-verbali o dei rapporti.

[6]5. I Segretari del Congresso e delle Commissioni sono assistiti da Segretari aggiunti.

[7]6. Relatori aventi la padronanza della lingua francese sono incaricati della redazione dei processi verbali del Congresso e delle Commissioni.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art11 · fonte del testo