Art. 4 (Regolamento)
[1]Ordine dei posti
[2]1. Alle sedute del Congresso e delle Commissioni, le delegazioni sono classificate secondo l'ordine alfabetico francese dei Paesi membri rappresentati.
[3]2. Il Presidente del Consiglio esecutivo sorteggia in tempo utile, il nome del paese che occupera' i posti davanti alla tribuna presidenziale nelle sedute del Congresso e delle commissioni.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
