Art. 6 (Regolamento)
[1]Decano del Congresso
[2]1. L'Amministrazione postale del paese sede del Congresso suggerisce la designazione del Decano del Congresso d'intesa con l'Ufficio internazionale. Il consiglio esecutivo procede in tempo utile all'approvazione di questa nomina.
[3]2. All'apertura della prima seduta plenaria di ciascun Congresso, il Decano assume la presidenza del Congresso fino a quando quest'ultimo non ha eletto il suo Presidente. Inoltre egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Regolamento.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
