Art. 8
[1]Tasse
[2]1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite nella convenzione e nelle Intese.
[3]2. E' vietato percepire tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste nella Convenzione e nelle Intese.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
