Art. 20 (Regolamento)
[1]Condizioni di approvazione delle proposte
[2]1. Per essere adottate le proposte volte a modificare gli Atti devono essere approvate:
- a)per la Costituzione, da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione;
- b)per il Regolamento generale, dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso:
- c)per la Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti;
- d)dagli Accordi e dai loro Regolamenti di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti agli Accordi.
[3]2. Le questioni di procedure che non possono essere risolte di comune accordo sono decise dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Lo stesso dicasi per le decisioni che non vertono sulla modificazione degli Atti a meno che il Congresso non decida diversamente a maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti.
[4]3. Con riserva del paragrafo 5, per Paesi membri presenti e votanti, si intendono i Paesi membri che votano "a favore" o "contro" le astensioni non essendo prese in considerazione nel conto dei voti necessari per costituire una maggioranza, come pure del resto le schede bianche o nulle in caso di voto con scrutinio segreto.
[5]4. In caso di uguaglianza di voti, la proposta e' considerata come respinta.
[6]5. Quando il numero di astensioni e di schede bianche o nulle supera la meta' del numero dei voti espressi (favorevoli, contrari astensioni) l'esame della questione e' rinviato ad una successiva seduta durante la quale non si terra' piu' conto delle astensioni nonche' delle schede bianche o nulle.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
