Art. 29 (Regolamento)
[1]Presentazione delle proposte
[2]1. L'Amministrazione postale di un Paese membro ha diritto di presentare sia al Congresso, sia nell'intervallo tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell'Unione ai quali il suo paese e Parte.
[3]2. Tuttavia le proposte relative alla Costituzione ed al Regolamento generale possono essere presentate solo al Congresso.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
