[1]Articolo IV Servizi di base

[2]1. Malgrado le disposizioni dell'articolo 12, l'Australia non approva l'estensione dei servizi di base ai pacchi postali. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 12.2.4 non si applicano alla Gran Bretagna, la cui legislazione nazionale impone un limite di peso inferiore. La legislazione relativa alla sanita' e alla sicurezza limita a 20 chilogrammi il peso dei sacchi per corriere.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~protocollo-finale-della-convenzione-postale-europea-artiv · fonte del testo