Art. 57 (Accordo)

[1]Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione.

[2]1. Per divenire esecutorie le proposte presentate al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi - membri presenti e votanti che sono Parti all'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto.

[3]2. Per divenire esecutorie le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo che- sono parti alla presente Intesa.

[4]3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere:

  • a)l'unanimita' dei voti, se hanno come oggetto sia l'aggiunta di nuove disposizioni, sia la modifica di fondo di articoli del presente Accordo e del suo Protocollo finale;
  • b)la maggioranza dei voti, qualora abbiano come oggetto:

[5]1 - l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Protocollo finale;

[6]2 - modifiche di natura redazionale da apportare agli Atti di cui al numero 1.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art57 · fonte del testo