Art. 57 (Accordo)
[1]Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione.
[2]1. Per divenire esecutorie le proposte presentate al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi - membri presenti e votanti che sono Parti all'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto.
[3]2. Per divenire esecutorie le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo che- sono parti alla presente Intesa.
[4]3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere:
- a)l'unanimita' dei voti, se hanno come oggetto sia l'aggiunta di nuove disposizioni, sia la modifica di fondo di articoli del presente Accordo e del suo Protocollo finale;
- b)la maggioranza dei voti, qualora abbiano come oggetto:
[5]1 - l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Protocollo finale;
[6]2 - modifiche di natura redazionale da apportare agli Atti di cui al numero 1.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
