Art. 31 (Regolamento)
[1]Modificazione del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi (1)
[2]1. Il Regolamento generale, la Convenzione e gli Accordi stabiliscono le condizioni cui e' subordinata l'approvazione delle proposte che le riguardano.
[3]2. Gli atti di cui al paragrafo 1 diventano esecutivi simultaneamente, ed hanno la stessa durata. Gli Atti corrispondenti al Congresso precedente sono abrogati a decorrere dal giorno stabilito dal Congresso per l'entrata in vigore di detti Atti.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
