Art. 31 (Regolamento)

[1]Modificazione del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi (1)

[2]1. Il Regolamento generale, la Convenzione e gli Accordi stabiliscono le condizioni cui e' subordinata l'approvazione delle proposte che le riguardano.

[3]2. Gli atti di cui al paragrafo 1 diventano esecutivi simultaneamente, ed hanno la stessa durata. Gli Atti corrispondenti al Congresso precedente sono abrogati a decorrere dal giorno stabilito dal Congresso per l'entrata in vigore di detti Atti.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art31 · fonte del testo