Art. 13 (Accordo Vaglia)
[1]Disposizioni finali
[2]1. La Convenzione e applicabile se, del caso, per analogia, a tutto quanto non e espressamente regolato dal presente Accordo.
[3]2. L'articolo 4 della Costituzione non e' applicabile al presente Accordo.
[4]3. Condizioni di approvazione delle proposte relative alla presente Intesa.
[5]3.1 Per divenire esecutorie, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti dell'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti all'atto del voto.
[6]3.2 Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono introdotte tra due Congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo che sono parti dell'Accordo.
[7]3.3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate tra due Congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere:
- a)l'unanimita' dei voti in caso di aggiunta di nuove disposizioni;
- b)i due terzi dei voti, in caso di modifiche alle disposizioni del presente Accordo;
- c)la maggioranza dei voti, trattandosi della interpretazione delle disposizioni della presente Intesa, salvo controversie da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.
[8]4. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo congresso.
[9]In fede di che, i Plenipotenziari dei paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso.
[10]Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
