Art. 7 (Regolamento)
[1]Presidenze e vice-presidenti del Congresso e delle commissioni
[2]1. Nella sua prima seduta plenaria, il Congresso elegge, su proposta del Decano, il Presidente del Congresso, poi approva su proposta del Consiglio esecutivo la designazione dei Paesi membri che assumeranno le vice-presidenze del Congresso nonche' le presidenze e le vice-presidenze delle Commissioni. Queste funzioni sono attribuite tenendo conto per quanto possibile di un equa ripartizione geografica dei Paesi membri.
[3]2. I Presidenti aprono e chiudono le sedute che presiedono, dirigono i dibattiti, danno la parola agli oratori, mettono ai voti le proposte e indicano la maggioranza richiesta per le votazioni, annunciano le decisioni e con riserva dell'approvazione del Congresso, forniscono se del caso un'interpretazione di queste decisioni.
[4]3. I Presidenti vigilano sull'osservanza del presente Regolamento e sul mantenimento dell'ordine durante le sedute.
[5]4. Ogni delegazione puo' appellarsi, dinanzi al Congresso o alla Commissione in merito ad una decisione adottata dai Presidenti di tali organi sulla base di una norma del Regolamento o di una interpretazione di quest'ultimo; la decisione del Presidente rimane tuttavia valida se non e' annullata dalla maggioranza dei membri presenti e votanti.
[6]5. Se il Paese membro incaricato della presidenza non e' piu' in grado di svolgere questa funzione, uno dei Vice-Presidenti e' designato dal Congresso o dalla Commissione per sostituirlo
Testo vigente dal 15 giugno 1994
