Art. 18 (Regolamento)
[1]Quorum
[2]1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, il quorum necessario per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' dei Paesi membri rappresentati al congresso ed aventi diritto di voto.
[3]2. Per le votazioni sulla modifica della Costituzione e del Regolamento generale, il quorum richiesto e costituito dai due terzi dei Paesi membri dell'unione.
[4]3. Per quanto concerne gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, il quorum richiesto per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' di Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti all'Accordo in questione,e che hanno diritto di voto.
[5]4. Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano di non volervi partecipare non sono considerate assenti in vista della determinazione del quorum richiesto ai paragrafi 1, 2 e 3.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
