Art. 18 (Regolamento)
1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, il quorum necessario per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso e aventi diritto di voto. 2. Al momento delle votazioni sulla modifica della Costituzione e del Regolamento generale, il quorum richiesto e' costituito dai due terzi dei Paesi membri dell'Unione. 3. Per gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, il quorum previsto per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti all'Accordo in questione e che hanno diritto di voto. 4. Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano di non volervi partecipare, non sono considerati assenti ai fini della determinazione del quorum richiesto ai paragrafi 1, 2 e 3.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
