di approvazione delle proposte 1. Per essere adottate, le proposte di modifica degli Atti devono essere approvate:

  • a)per la Costituzione: da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione;
  • b)per il Regolamento generale: dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso;
  • c)per la Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti;
  • d)per gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti agli Accordi. 2. Le questioni procedurali che non possono esser risolte di comune accordo sono decise dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Lo stesso avviene per le decisioni che non concernono la modifica degli Atti, a meno che il Congresso non decida diversamente a maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. 3. Con riserva del paragrafo 5, per Paesi membri presenti e votanti si intendono i Paesi che votano "a favore" o "contro", le astensioni non essendo prese in considerazione nel conteggio dei voti necessari per costituire la maggioranza, e neppure le schede bianche o non valide in caso di votazione a scrutinio segreto. 4. In caso di parita' di voti, la proposta si considera respinta. 5. Se il numero di astensioni e di schede bianche o non valide supera la meta' del numero di voti espressi (a favore, contrari, astensioni) l'esame della questione e' rinviato ad una seduta successiva durante la quale non sara' tenuto conto ne' delle astensioni ne' delle schede bianche o non valide.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~regolamento-art20 · fonte del testo