Art. xxviii
[1]Articolo XXVIII
[2]Pagamento delle spese di trasporto aereo
[3]In deroga all'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) le Amministrazioni postali del Brasile, della Repubblica Democratica Tedesca e della Cecoslovacchia si riservano il diritto di dare il loro accordo al pagamento delle spese di trasporto aereo pagabili al servizio aereo del loro paese.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
