[1]Pagamento delle spese di trasporto aereo

[2]1. Le spese di trasporto aereo relative ai pieghi via aerea sono, salvo le eccezioni previste ai paragrafi 2 e 4, pagabili all'Amministrazione del paese da cui dipende il servizio aereo utilizzato.

[3]2. In deroga al paragrafo 1:

  • a)le spese di trasporto possono essere pagate all'Amministrazione del paese dove si trova l'aeroporto nel quale i pieghi-via aerea sono stati presi in carico dall'impresa di trasporto aereo, sotto riserva di un accordo tra questa Amministrazione e quella del paese da cui dipende il servizio aereo interessato;
  • b)L'Amministrazione che consegna pieghi- via aerea ad un'impresa di trasporto puo' pagare direttamente a questa impresa le spese di trasporto per una parte o per la totalita' del percorso.

[4]3 Le spese relative al trasporto aereo di corrispondenze aeree in transito, aperte, sono pagate all'Amministrazione che provvede al successivo inoltro di queste corrispondenze.

[5]4. A meno che altre disposizioni non siano state adottate, le spese di trasporto delle corrispondenze aeree trasbordate direttamente tra due diverse societa' aeree in conformita' con l'articolo 83 paragrafo 4, sono pagate dall'Amministrazione di origine sia direttamente al primo trasportatore che e in questo caso incaricato di retribuire il trasportatore successivo, sia direttamente a ciascun trasportatore che partecipa al trasbordo.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art88 · fonte del testo