Art. xxix
[1]Articolo XXIX
[2]Spese di trasporto aereo interno
[3]In deroga all'articolo 84, paragrafo 4, la Amministrazioni postali della Repubblica Dominicana, di E1 Salvador, del Guatemala, della Papuasia-Nuova Guinea, e di Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro dei pieghi internazionali all'interno del paese per via aerea.
[4]In fede di che i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo, che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state incluse nel testo stesso della Convenzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso.
[5]Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Testo vigente dal 15 giugno 1994
