Art. xxix

[1]Articolo XXIX

[2]Spese di trasporto aereo interno

[3]In deroga all'articolo 84, paragrafo 4, la Amministrazioni postali della Repubblica Dominicana, di E1 Salvador, del Guatemala, della Papuasia-Nuova Guinea, e di Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro dei pieghi internazionali all'interno del paese per via aerea.

[4]In fede di che i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo, che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state incluse nel testo stesso della Convenzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso.

[5]Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-artxxix · fonte del testo