Art. xxiii

[1]Articolo XXIII

[2]Inoltro dei pieghi aerei chiusi

[3]Per quanto riguarda l'articolo XXII, le Amministrazioni postali della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Senegal e della Tailandia provvederanno all'inoltro dei pieghi aerei chiusi solo alle condizioni previste all'articolo 83, paragrafo 3.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-artxxiii · fonte del testo