Art. xxiii
[1]Articolo XXIII
[2]Inoltro dei pieghi aerei chiusi
[3]Per quanto riguarda l'articolo XXII, le Amministrazioni postali della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Senegal e della Tailandia provvederanno all'inoltro dei pieghi aerei chiusi solo alle condizioni previste all'articolo 83, paragrafo 3.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
