Art. xxii
[1]Articolo XXII
[2]Inoltro obbligatorio indicato dal paese di origine
[3]Le Amministrazioni postali della Bielorussia, della Bolivia, dell'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, riconosceranno unicamente le spese di trasporto effettuato in conformita' alla norma relativa alla linea indicata sulle etichette dei sacchi (AV 8) del piego aereo e sulle distinte di consegna AV 7.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
