Art. xxiv
[1]Articolo XXIV
[2]Stampe. Annotazioni ed annessi autorizzati.
[3]In deroga all'articolo 129 paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della Convenzione, in mancanza di un accordo bilaterale, le Amministrazioni postali del Canada e degli stati Uniti d'America non accetteranno che siano annessi a spedizioni di stampe cartoline, busta o imballaggi recanti l'indirizzo del mittente o del suo mandatario nel paese di destinazione dell'invio di origine.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
