Art. xxiv

[1]Articolo XXIV

[2]Stampe. Annotazioni ed annessi autorizzati.

[3]In deroga all'articolo 129 paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della Convenzione, in mancanza di un accordo bilaterale, le Amministrazioni postali del Canada e degli stati Uniti d'America non accetteranno che siano annessi a spedizioni di stampe cartoline, busta o imballaggi recanti l'indirizzo del mittente o del suo mandatario nel paese di destinazione dell'invio di origine.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-artxxiv · fonte del testo