[1]Articolo XIII Impostazione all'estero di invii della posta-lettere

[2]1. Le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Australia, Austria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia e Nuova Zelanda si riservano il diritto di riscuotere una tassa, in rapporto al costo dei lavori causati, a carico di ogni amministrazione postale che, in base all'articolo 27.4, rinvii loro degli oggetti i quali, all'origine, non erano stati spediti come invii postali dai loro servizi. 2. In deroga all'articolo 27.4, l'amministrazione postale del Canada si riserva il diritto di riscuotere dall'amministrazione di origine una remunerazione che le consenta di recuperare, come minimo, i costi sostenuti per il trattamento di tali invii. 3. L'articolo 27.4 autorizza l'amministrazione postale di destinazione a richiedere all'amministrazione di impostazione un'adeguata remunerazione per la distribuzione di invii della posta-lettere impostati all'estero in grande quantita'. L' Australia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si riservano il diritto di limitare tale pagamento all'importo corrispondente alla tariffa interna del Paese di destinazione applicabile ad invii equivalenti. 4. L'articolo 27.4 autorizza l'amministrazione postale di destinazione a richiedere all'amministrazione di impostazione un'adeguata remunerazione per la distribuzione di invii della posta-lettere impostati all'estero in grande quantita'. I seguenti paesi si riservano il diritto di contenere tale pagamento entro i limiti autorizzati dai Regolamento per il corriere in grande quantita': America (stati Uniti), Banahmas, Barbados, Brunei Darussalam, Cina (Rep.pop.), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenada, Guyana, india, Malesia, Nepal, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi e Aruba Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Suriname e Tailandia. 5. Nonostante le riserve di cui al punto 4, i seguenti paesi si riservanio il diritto di applicare, nella loro integrita', le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione al corriere ricevuto dai paesi membri dell'Unione: Germania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Benin, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Costa d'Avorio (Rep.), Danimarca, Egitto, Francia, Grecia, Guinea, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Libano, Lussemburgo, Mali, Marocco, Mauritania, Monaco, Norvegia, Portogallo, Senegal, Siria (Rep. araba) e Togo. 6. In applicazione dell'articolo 27.4, l'amministrazione postale della Germania si riserva il diritto di richiedere all'amministrazione postale del paese di impostazione degli invii la remunerazione di una somma equivalente a quella che avrebbe riscosso dall'amministrazione postale del paese in cui risiede il mittente. 7. Nonostante le riserve di cui all'articolo XIII, la Cina (Rep. Pop.) si riserva il diritto di contenere qualunque pagamento a titolo di distribuzione degli invii della pista-lettere impostati all'estero in grande quantita', entro i limiti autorizzati dalla Convenzione dell'UPU e dal Regolamento della posta-lettere per il corriere in grande quantita'.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~protocollo-finale-della-convenzione-postale-europea-artxiii · fonte del testo