Articolo XIV Quote-parti marittime 1. Le Amministrazioni di seguito si riservano il diritto di maggiorare del 50 per cento al massimo le quote-parti marittime previste all'articolo 36: America (Stati Uniti), Argentina, Antigua- e-Barbuda, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Cipro, Comore, Congo (Rep.), Djibouti, Dominica, Emirati arabi Uniti, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, i Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito, Giamaica, Giappone, Grecia, Grenada, Guyana, India, Italia, Kenia, Kiribati, Madagascar, Malesia, Malta, Maurizio, Nigeria, Norvegia, Oman, Uganda, Pakistan, Papuasia-Nuova Guinea, Portogallo, Qatar, S. Cristopher e Nevis, Santa Lucia, S. Vincent e Grenadine, isole Salomone, Seicelle, Sierra Leone, Singapore, Svezia, Tanzania (Rep. unita), Tailandia, Trinita-e-tobago, Tuvalu, Vanuatu, Yemen, Zambia.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~protocollo-artxiv · fonte del testo