[1]Articolo X Oggetti soggetti a diritti doganali

[2]1. Con riferimento all'articolo 15, le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano invii con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bangladesh e Salvador. 2. Con riferimento all'articolo 15, le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Afghanistan, Albania, Azerbaidjan, Bielorussia, Cambogia, Cile, Colomba, Cuba, Salvador, Estonia, Italia, Lettonia, Nepal, Uzbekistan, Peru', Rep. Pop. dem. di Corea, San Marino, Turkmenistan, Ucraina e Venezuela. 3. Con riferimento all'articolo 15, le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.), Gibuti, Mali e Mauritania. 4. Nonostante le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3, gli invii di sieri, vaccini, nonche' gli invii di medicinali di urgente necessita' difficilmente procurabili sono ammessi in tutti i casi.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~protocollo-finale-della-convenzione-postale-europea-artx · fonte del testo