[1]Articolo XI Reclami

[2]1. In deroga all'articolo 17.3, le amministrazioni postali di Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Capo Verde, Egitto, Gabon, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grecia, Iran (REP. Islamica), Kirgizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Filippine, Rep. Pop. dem. di Corea, Sudan, Siria (Rep. Araba), Ciad, Turkmenistan, Ucraina e Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo a carico dei loro clienti per gli invii della posta-lettere. 2. In deroga all'articolo 17.3, le amministrazioni postali di Argentina, Austria, Azerbaidjan, Slovacchia e Repubblica Ceca si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale qualora, a conclusione degli atti svolti in conseguenza del reclamo, questo risulti ingiustificato. 3. Le amministrazioni postali di Afghanistan, Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Capo Verde, Gabon, Iran (Rep. Islamica), Kirgizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Sudan, Suriname, Siria (Rep. Araba), Turkmenistan, Ucraina e Zambia si riservano il diritto di riscuotere dai clienti una tassa di reclamo per i pacchi. 4. In deroga all'articolo 17.3, le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Brasile e Panama (Rep.) si riservano il diritto di riscuotere dai clienti una tassa di reclamo per gli invii della posta-lettere e i pacchi postali impostati nei paesi che applicano tale genere di tassa in virtu' delle disposizioni di cui ai punti da 1 a 3.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~protocollo-finale-della-convenzione-postale-europea-artxi · fonte del testo