Art. 89
[1]Spese di trasporto aereo di pieghi o di sacchi deviati o erroneamente inoltrati
[2]1. L'Amministrazione di origine di un piego deviato durante il percorso deve pagare le spese di trasporto di questo piego relativamente ai percorsi effettivamente seguiti.
[3]2. Essa paga le spese di trasporto fino all'aeroporto di scarico inizialmente previsto sulla distinta di recapito se:
[4]- il mezzo d'inoltro reale non e' conosciuto;
[5]- le spese per i percorsi effettivamente seguiti non sono ancora stati reclamati;
[6]- la deviazione e imputabile alla societa' aerea che ha provveduto al trasporto.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
