[1]Spese di trasporto aereo di pieghi o di sacchi deviati o erroneamente inoltrati

[2]1. L'Amministrazione di origine di un piego deviato durante il percorso deve pagare le spese di trasporto di questo piego relativamente ai percorsi effettivamente seguiti.

[3]2. Essa paga le spese di trasporto fino all'aeroporto di scarico inizialmente previsto sulla distinta di recapito se:

[4]- il mezzo d'inoltro reale non e' conosciuto;

[5]- le spese per i percorsi effettivamente seguiti non sono ancora stati reclamati;

[6]- la deviazione e imputabile alla societa' aerea che ha provveduto al trasporto.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art89 · fonte del testo