Art. 87
[1]Modifiche dei tassi di spese del trasporto aereo all'interno del paese di destinazione e delle corrispondenze aeree in transito, aperte
[2]Le modifiche apportate al tassi delle spese di trasporto aereo di cui agli articoli 85 paragrafo 3, ed 86 debbono:
- a)entrare in vigore esclusivamente il 1 gennaio;
- b)essere notificate con almeno tre mesi di anticipo, all'Ufficio internazionale che le comunica a tutte le Amministrazioni almeno due mesi prima della data di cui alla lettera a).
Testo vigente dal 15 giugno 1994
