Art. 7
[1]Utilizzazione di codici a barre e di un sistema unico per l'individuazione di invii, contenitori e documenti connessi.
[2]1. Le Amministrazioni hanno facolta' di utilizzare nel servizio postale internazionale codici a barre generati da un calcolatore elettronico e da un sistema di individuazione unico ai fini del reperimento e della ricerca e di altre esigenze di individuazione. I codici a barre ed il sistema di individuazione unico possono essere utilizzati per individuare ad esempio:
[3]- invii singoli
[4]- contenitori per corrispondenza (sacchi, contenitori, cassette per lettere ecc.)
[5]- documenti connessi (moduli, etichette ecc.)
[6]2. Le Amministrazioni che optano per l'uso di codici a barre nel servizio postale internazionale dovrebbero rispettare le specifiche tecniche definite dal consiglio consultivo di studi postali. Queste specifiche sono notificate a tutte le Amministrazioni dall'Ufficio internazionale.
[7]3. Le Amministrazioni che non applicano un sistema di codici a barre informatizzato non sono tenute a tener conto delle specifiche determinate dal Consiglio consultivo di studi postali.
[8]4. Tuttavia, le Amministrazioni che non utilizzano un sistema di codici a barre informatizzato potranno ritenere utile adottare il sistema unico di individuazione di invii, contenitori e documenti connessi specificati dal Consiglio consultivo di studi postali. Questo sistema potra' essere utilizzato dai paesi che applicano sistemi tradizionali manuali per la numerazione di invii, di contenitori e di documenti nei servizi postali internazionali.
[9]5. I paesi che utilizzano attualmente un sistema di individuazione manuale e che scelgono di applicare il sistema unico dovrebbero conformarsi alle specifiche definite dal consiglio consultivo di studi postali.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
