Art. 76
[1]Servizi straordinari. Trasporto multimodale
[2]1. Le spese di transito specificate all'articolo 72 non si applicano al trasporto per mezzo di servizi straordinari specialmente istituiti o gestiti da una Amministrazione postale a richiesta di una o piu' altre Amministrazioni. Le condizioni di questa categoria di trasporto sono regolate a seconda della convenienza, nei vari casi, di comune accordo tra le Amministrazioni interessate.
[3]2. Se i pieghi di superficie provenienti da una Amministrazione sono nuovamente inoltrati tramite mezzi di trasporto sia territoriali che marittimi, le condizioni di questo inoltro successivo sono oggetto di un accordo particolare tra le Amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
