da spese di transito e spese terminali 1. Sono esenti dalle spese di transito territoriali o marittime e dalle spese terminali gli invii della postalettere relativi al servizio postale di cui all'articolo 7.2.2., gli invii postali non recapitati, rinviati al mittente in dispacci chiusi nonche' gli invii di sacchi postali vuoti.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art50 · fonte del testo