Art. 50 (Convenzione)
da spese di transito e spese terminali 1. Sono esenti dalle spese di transito territoriali o marittime e dalle spese terminali gli invii della postalettere relativi al servizio postale di cui all'articolo 7.2.2., gli invii postali non recapitati, rinviati al mittente in dispacci chiusi nonche' gli invii di sacchi postali vuoti.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
