[1]doganale. Diritti doganali e altri diritti.

[2]1. L'amministrazione del Paese di origine e quella del Paese di destinazione sono autorizzate a sottoporre gli invii al controllo doganale secondo la loro legislazione 2. Gli invii sottoposti al controllo doganale possono essere gravati, a titolo postale, di una tassa di presentazione in dogana il cui ammontare indicativo e' fissato dai Regolamenti. Tale tassa viene percepita soltanto a titolo di presentazione in dogana e di sdoganamento degli invii gravati di diritti doganali o di ogni altro diritto della stessa natura. 3. Le amministrazioni postali che hanno ottenuto l'autorizzazione a operare lo sdoganamento per conto dei clienti sono autorizzate a percepire dai clienti una tassa basata sui costi reali dell'operazione. 4. Le amministrazioni postali sono autorizzate a percepire sui mittenti o sui destinatari degli invii, secondo il caso, i diritti doganali ed ogni altro diritto eventuale.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art18 · fonte del testo